Servizio di conciliazione ARERA

Servizio Conciliazione(TICO - Testo Integrato Conciliazione – Delibera 209/2016/E/com dell’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
Si informa che per la risoluzione delle controversie insorte con il proprio Gestore idrico l’Utente finale dovrà esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità Nazionale (ARERA), quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo e non abbia ricevuto risposta.

L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene in via telematica, mediante registrazione al Portale dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.
Si precisa che nel caso in cui l’Utente finale domestico non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell’ausilio di un’Associazione o di altro delegato, potrà presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.
Si avverte che, una volta attivata dall’Utente la procedura dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità, l’eventuale accordo sottoscritto tra le parti in sede di conciliazione, costituirà titolo esecutivo ai sensi dell’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95. In caso di esito negativo, il tentativo di conciliazione si riterrà validamente esperito ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità e l’Utente finale potrà rivolgersi alla giurisdizione ordinaria per risolvere la controversia.

Ex art. 2 co. 2.4 Del. ARERA 209/2016/E/com e s.m.i., sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina inerente al Servizio Conciliazione le controversie:

  1. attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
  2. per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
  3. per le quali siano state promosse azioni inibitorie, azioni di classe e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti attivate da associazioni dei consumatori;
  4. per le quali il Cliente o Utente finale abbia attivato le procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com o in tema di bonus sociale idrico, fatti salvi eventuali profili risarcitori;
  5. afferenti alla qualità dell’acqua

In alternativa al Servizio Conciliazione è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione mediante altre procedure di risoluzione extragiudiziale presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere.

Alternative Dispute Resolution – ADR