Modalità di pagamento, rateizzazione e rettifiche importi non dovuti
Modalità di pagamento e periodicità di riscossione
Comune di Fano
Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno trenta(30) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. È garantita all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.
Il Gestore invia il documento di riscossione, secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR con frequenza quadrimestrale, ovvero suddividendo l’ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di giugno, ottobre e febbraio dell’anno successivo a quello di competenza.
La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPa);
- mediante addebito diretto su c/c bancario o postale (SDD).
Qualora una delle suddette modalità di pagamento non sia fruibile, è possibile avvalersi della modalità di pagamento tramite F24 previa compilazione autonoma del modello, come previsto dal paragrafo 5 delle Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori dei pubblici servizi.
Comune di Pergola
Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. È garantita all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.
Il Gestore invia il documento di riscossione, secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, con frequenza semestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
La tassa sui rifiuti è versata al Comune, direttamente o tramite il Gestore, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (F24) ovvero tramite conto corrente postale o le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
L’utilizzo del modello F24 semplificato e precompilato spedito in allegato al documento di riscossione, richiede che il versamento si effettui con le seguenti modalità:
- presso gli sportelli bancari;
- presso gli sportelli di Poste Italiane;
- con il servizio di home banking via internet: in questo caso è necessario porre attenzione nell'inserimento della Sezione (va indicata la sigla "EL", che sta per Enti Locali), del Codice Ente G453 e del Codice Tributo 3944;
- presso i tabaccai aderenti al circuito banca ITB.
Domiciliazione bancaria
Se è intenzione dell’utente richiedere oppure revocare la domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI, è necessario utilizzare i seguenti moduli (scaricabili/stampabili), compilarli, sottoscriverli ed inviarli ad ASET S.p.A. mediante posta elettronica all’indirizzo mail: sportello.clienti.ia@asetservizi.it
Comune di Fano
Comune di Pergola
Avviso Per Tutte Le Utenze Con Domiciliazione Bancaria
Tenuto conto delle continue modifiche del settore bancario italiano (Es.: fusioni, acquisizioni, chiusure delle filiali, etc.) si evidenzia una problematica in merito ai mancati addebiti automatici sul conto corrente degli utenti che hanno richiesto la domiciliazione bancaria (addebito diretto SDD) delle fatture del SII/bollette TARI.
Tale problematica occorre per diverse motivazioni (Es.: conto di addebito mancante - dati mandato mancanti o errati – conto specifico chiuso o bloccato – variazioni IBAN d'ufficio da parte della Banca - etc.) che determinano il respingimento degli addebiti automatici su C/C da parte degli Istituti di credito.
Al fine di ovviare a questo problema si invitano tutti gli utenti che hanno attivo il servizio di domiciliazione bancaria delle fatture/bollette a verificare l'effettivo e regolare addebito automatico sul proprio C/C delle medesime, in caso contrario si richiede di controllare che il codice IBAN comunicato ad ASET SpA risulti corretto o non abbia subito modifiche.
NOTA BENE: si avvisa la gentile clientela che dopo 2 mandati di pagamento consecutivi non andati a buon fine ASET SpA revocherà d’ufficio il mandato per addebito diretto SEPA sottoscritto, non considerandolo più valido e dalla successiva fatturazione invierà in allegato apposito bollettino pagoPA. Si chiede pertanto di verificare sempre la correttezza dell’operazione bancaria effettuata nonché dei dati forniti ad ASET.
Per comunicare nuovamente il codice IBAN di addebito o richiedere la revoca del pagamento automatico in conto corrente utilizzare i moduli soprariportati da inoltrare all'indirizzo mail indicato unitamente a copia di un documento di identità valido.
Sollecito di pagamento
A seguito dell'invio degli inviti di pagamento il Gestore procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli inviti rimasti insoluti, da inviarsi nelle stesse modalità utilizzate per l’invio dell’avviso ordinario. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 60 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione del 30% per omesso, insufficiente o tardivo versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.
Al contribuente che non versi, entro la scadenza prevista, la somma indicata nel sollecito di pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e con l’irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 471/1997, oltre all’applicazione degli interessi di mora.
Modalità di rateizzazione e interessi
Il Gestore, su richiesta dell’utente, garantisce la possibilità di rateizzazione dell’avviso di pagamento, agli utenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
- utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare.
La scadenza delle rate non può superare la scadenza ordinaria successiva, al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario.
All’importo soggetto a rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.
In caso di mancato pagamento di anche una sola rata, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
Gli interessi non possono essere applicati se la soglia del 30% sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.
Modalità e tempi di rettifica degli importi non dovuti
Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell’utente, il gestore procede ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, attraverso:
- detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all’indicatore.
Resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centottanta (180) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall’utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
Per segnalare errori nella determinazione degli importi addebitati e chiederne il rimborso, è necessario seguire le indicazioni di cui al link seguente: https://www.asetservizi.it/servizi-ambientali/informazioni-segnalazioni-e-reclami/richieste-scritte-di-informazioni/