Guida alla bolletta

Cos’è la TARI

La bolletta è a tutti gli effetti una fattura commerciale. È spedita al recapito indicato dal cliente ed è composta dalla fattura e dal bollettino di pagamento (non inserito nel caso in cui l’importo è addebitato in conto). Oltre ai dati economici, la bolletta contiene anche messaggi, informazioni sull’utenza, notizie in evidenza compresi gli aggiornamenti tariffari e le comunicazioni previste dall’Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

Di norma, ASET S.P.A. emette quattro bollette l’anno, solitamente con cadenza trimestrale.L’art.1, comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a carico dell’utilizzatore, con contestuale soppressione della TARES in vigore fino al 31 Dicembre 2013.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato d’uso, usufrutto, proprietà, ecc.), di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI, secondo l’art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 è quello in base al quale “chi inquina paga”.

Si considera assoggettabile al tributo la “superficie calpestabile” di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La superficie calpestabile rappresenta la base di calcolo della tassa sui rifiuti, poiché fa riferimento ai metri quadrati netti all’interno delle mura. Nel caso di utenze domestiche, oltre alla superficie dell’immobile si tiene conto anche del numero di occupanti.

Sono considerate attendibili, nonché fonti per l’applicazione della TARI, le superfici che sono state accertate o dichiarate al momento del pagamento delle precedenti tasse (TARES o TARSU). Fanno eccezione le variazioni avvenute in seguito.

La TARI è costituita da una quota fissa e da una quota variabile:

  • Parte Variabile: calcolata in relazione alla quantità di rifiuti attribuiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3 c. 2 D.P.R. n. 158/1999). Copre i costi di raccolta, trasporto, riciclo e smaltimento.
  • Parte Fissa: determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.
Illustrazione della bolletta con aree di interesse evidenziate
Illustrazione della bolletta con aree di interesse evidenziate

Come si calcola la TARI

Come indicato precedentemente, la tariffa TARI è composta da una quota fissa e una quota variabile.

ll metodo di calcolo varia in base alla tipologia di immobile e alla sua destinazione d’uso:

  • per le utenze domestiche residenti – immobili ad uso privato – l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili (abitazioni, garage, cantine, posti auto, pertinenze) e dal numero di componenti il nucleo familiare;
  • per le utenze domestiche non residenti – immobili a disposizione ad uso privato – l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili (abitazioni, garage, cantine, posti auto, pertinenze) e dal numero presuntivo di componenti il nucleo familiare, identificato dal regolamento comunale.
  • Per le utenze non domestiche – immobili utilizzati per attività produttive, amministrative e commerciali – l’importo dipende dalla superficie calpestabile e dai coefficienti di produttività dei rifiuti specifici per la categoria di attività.

Le agevolazioni possono essere attivate al momento della sottoscrizione del contratto o successivamente, qualora si verifichino le condizioni per la loro applicazione. Per richiederle è necessario contattare ASET S.p.A. utilizzando i seguenti canali:

La superficie “calpestabile” dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria.

A quest’ultima viene poi aggiunta la parte variabile, ovvero quella parte che viene decisa in base al nucleo familiare e a quanti componenti di esso occupano l’immobile.

Infine, devono essere aggiunti all’importo netto della TARI il TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992) – pari al 5% del dovuto TARI, che deve essere riversato direttamente alla Provincia, e le componenti perequative.


Vedasi dettagli ai seguenti link:

Tariffe e metodo di calcolo Tassa Rifiuti (TARI) Utenze domestiche Comune di Fano Anno 2025

Tariffe e metodo di calcolo Tassa Rifiuti (TARI) Utenze domestiche Comune di Pergola Anno 2025

Per le utenze non domestiche – immobili utilizzati per attività produttive, amministrative e commerciali – l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili e dai coefficienti di produttività rifiuti specifici per la categoria in cui l’attività in questione si colloca.

La superficie “calpestabile” dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria della categoria a cui appartiene.

La classificazione delle utenze non domestiche segue le 30 categorie merceologiche del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Va aggiunto, poi, al risultato il prodotto tra la parte variabile della categoria e la superficie dei locali.

Infine, devono essere aggiunti all’importo netto della TARI il TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992) – pari al 5% del dovuto TARI, che deve essere riversato direttamente alla Provincia, e le componenti perequative.

Vedasi dettagli ai seguenti link:

Tariffe e metodo di calcolo Tassa Rifiuti (TARI) Utenze non domestiche Comune di Fano Anno 2025

Tariffe e metodo di calcolo Tassa Rifiuti (TARI) Utenze non domestiche Comune di Pergola Anno 2025