La variazione del servizio è identificata come la modifica dei presupposti per il pagamento della tariffa.
Rientrano nella variazione del servizio anche le fattispecie disciplinate dall’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06.
Infatti a differenza di una nuova attivazione, la variazione interviene su un’utenza già attiva e può riguardare elementi quali:
- La superficie dell’immobile.
- Il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati.
- La tipologia di attività svolta (per le utenze non domestiche)
Le richieste di variazione del servizio devono essere inviate al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, compilando l’apposita modulistica sotto riportata.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
La richiesta sottoscritta e completa di tutti gli allegati obbligatori, potrà essere consegnata ad ASET S.p.A. attraverso uno dei seguenti canali:
- Tramite posta al recapito: Aset S.p.A., Via Einaudi, 1-61032 Fano (PU)
- Tramite consegna diretta presso gli Sportelli Aset
- Tramite posta elettronica all’indirizzo: sportello.clienti.ia@asetservizi.it
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