TITOLO II – NORME CONTRATTUALI GENERALI

Art. 4 - Contratti di fornitura

Le modalità di fornitura e la classificazione delle utenze sono disciplinate dalla normativa vigente, dal presente Regolamento di distribuzione, nonché dalle condizioni fissate nei contratti di fornitura.

La fornitura dell’acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura.

Nel caso in cui il contratto sia intestato a soggetto diverso del proprietario dell’immobile, la richiesta deve essere accompagnata da una autorizzazione scritta del proprietario medesimo e corredata da copia del suo documento di identità.

I contratti di fornitura sono, di norma, a tempo indeterminato, salvo subentro di un altro cliente, con possibilità di recesso da parte dell’azienda per gravi motivi, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno un mese.

In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all’azienda, e quindi, in caso di ulteriore utilizzo del servizio, hanno l’obbligo di stipulare un nuovo contratto di fornitura.

Art. 5 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura e voltura dell’utenza

I clienti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta all’azienda, che provvederà al rilievo dell’ultimo consumo ed alla chiusura o rimozione del contatore; rimangono comunque a carico dei clienti i debiti già maturati e le fatture già emesse al momento del recesso e quella di chiusura. La richiesta di chiusura del servizio viene accolta solo in seguito al pagamento integrale delle fatture scadute e ancora non saldate.

È ammesso il subentro, senza soluzione di continuità nell’erogazione dell’acqua al contatore; in tal caso il subentrante succede ad ogni titolo al precedente intestatario attraverso la stipula di un nuovo contratto.

In mancanza di comunicazione scritta per il recesso dal contratto i clienti titolari restano direttamente responsabili verso l’azienda del corrispettivo per consumi di acqua, quota fissa, ecc. di chi utilizza il servizio e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore e agli impianti.

Nel caso di cessione a qualunque titolo (per esempio: locazione, subaffitto, ecc.) dell’uso dell’immobile nel quale è effettuata la fornitura dell’acqua, il cliente deve tempestivamente darne comunicazione scritta all’azienda, affinché provveda alla lettura e chiusura del contatore, nonché alla fatturazione dell’acqua utilizzata dal cliente.

Il subentrante nell’utilizzo del servizio ha l’obbligo di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura e corrispondendo le somme dovute.

In caso di richiesta di ripristino di un contatore precedentemente disdettato, il cliente è tenuto al versamento di una quota fissa come prevista all’Allegato F e al pagamento di eventuali spese inerenti l’impianto che si rendessero necessarie e da valutarsi in sede di sopralluogo tecnico.

Art. 6 - Divieto di rivendita e di sub-fornitura

È vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi di acqua fornita dall’azienda.

È fatto altresì divieto di sub-fornitura dell’acqua ad altri locali, che non siano quelli utilizzati dall’intestatario dell’utenza, di utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del azienda.

I richiedenti nuovi allacciamenti devono procedere alla separazione contrattuale delle utenze destinate ad uso domestico, da quelle ad uso non domestico, quali negozi, officine ed esercizi pubblici; eventuali deroghe devono essere espressamente concesse dall’azienda.

Art. 7 - Diritto di sospensione e di revoca della fornitura per forza maggiore

È facoltà dell’azienda, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la fornitura per cause di forza maggiore o per condizioni eccezionali connesse all’approvvigionamento, trattamento, trasporto e distribuzione dell’acqua, suscettibili di compromettere i requisiti di qualità dell’acqua distribuita.

Art. 8 - Destinatario della fornitura

La fornitura è intestata al proprietario o usufruttuario dell’immobile o alla persona, fisica o giuridica, che a qualunque titolo detiene o occupa l’immobile.

In ogni caso, per le forniture in cui vi sia una situazione di morosità, l’azienda ha la facoltà di richiedere che il contratto venga stipulato dal proprietario dell’immobile.

Nel caso specifico in cui venga richiesta la riapertura di un servizio sospeso per morosità, l’azienda può richiede che ad effettuare il contratto sia direttamente il proprietario dell’immobile.

Nel caso di nuove forniture di edifici con più unità, le stesse devono essere servite da un contatore per ciascuna unità immobiliare.

Tuttavia, l’Azienda può concedere, a suo insindacabile giudizio, un contatore idrico centralizzato, a seguito della valutazione tecnica di un’apposita relazione presentata dal richiedente e recante il timbro di tecnico abilitato, con la quale venga chiaramente certificato il risparmio energetico.

Nel caso di edifici serviti da un unico contatore, ai sensi di legge il contratto deve essere intestato al condominio, diversamente il contratto deve essere intestato ad uno dei fruitori su delega scritta di tutti i proprietari i quali rispondono in solido per quanto concerne gli obblighi contrattuali.

Nel caso di forniture effettuate a soggetti diversi dalle persone fisiche o condomini, il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, o da persona munita di apposita delega.

Nel caso di richieste di fornitura per condomini, in cui si intenda far uso di particolari tecnologie per il risparmio energetico, l’Azienda potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, a seguito della valutazione di un’apposita relazione tecnica e di un progetto recante il timbro di tecnico abilitato con cui si certifichi il risparmio energetico, che l’approvvigionamento di acqua potabile sia effettuato attraverso la compresenza di contratti per contatori singoli e di un contratto per contatore centralizzato. In questo caso, però, per le utenze singole, la tariffa è modulata su concessioni pari ai ¾ della concessione per la fornitura ad uso domestico normale, e, per l’utenza di tipo centralizzato/condominiale, riferita alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata, la tariffa per l’uso centralizzato è modulata sulla concessione corrispondente al prodotto tra il numero di unità abitative moltiplicato per ¼ della concessione della fornitura ad uso domestico normale. I costi per la realizzazione degli allacciamenti sono quelli previsti nel regolamento vigente, allegato A, ai punti riguardanti gli allacci singoli e a quelli relativi agli allacci centralizzati.”;

Art. 9 - Domanda di allaccio

La domanda di allaccio deve preferibilmente essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da altro soggetto, con firma contestuale del proprietario, e redatta su apposito modulo predisposto dall’azienda.

Nella domanda viene indicato:

  • residenza del richiedente;
  • ubicazione dell’allaccio;
  • uso dell’acqua;
  • numero delle unità immobiliari che si intendono alimentare e la loro destinazione;
  • numero e caratteristiche delle eventuali utenze non domestiche, con le portate e i consumi previsti;
  • accettazione integrale e senza riserve delle condizioni stabilite nel presente Regolamento per la distribuzione e successive modificazioni.

Nel caso di un nuovo allacciamento la domanda deve essere corredata dalla documentazione e dalle certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione di suolo pubblico, nonché da eventuali autorizzazioni di terzi alla posa di tubazioni e del contatore che dovessero essere necessari.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come indicato al precedente art. 2, e copia della concessione edilizia (permesso di costruire) e/o concessione in sanatoria (definizione di condono) Nel caso la domanda di fornitura riguardi un uso non domestico per un impianto antincendio, il richiedente è tenuto ad allegare lo schema di progetto dell’impianto redatto da tecnico abilitato.

Art. 10 - Modalità per il perfezionamento della richiesta di allaccio

Per ottenere l’allaccio, il richiedente deve provvedere al versamento delle spese preventivate; il richiedente deve inoltre sottoscrivere una autodichiarazione su apposito modulo predisposto dall’azienda che, attesti l’idoneità dell’impianto di distribuzione interna al mantenimento dei requisiti di qualità dell’acqua fornita, al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle di cui al titolo III del presente Regolamento.

Nessun obbligo od onere è imputabile all’azienda prima della sottoscrizione e del perfezionamento della richiesta.

Art. 11 – Domanda di scissione

Per scissione si intende l’operazione diretta a realizzare utenze distinte in precedenza ricomprese all’interno di un unico contratto.

La scissione del contratto unico può essere effettuata nel caso in cui i proprietari (o titolari del contratto di fornitura) manifestino per iscritto e all’unanimità la volontà di scindere il contratto unico e di procedere alla fornitura di ogni unità immobiliare attraverso un singolo contatore, attraverso specifica domanda presentata da un soggetto proprietario specificatamente delegato o, se presente, dall’amministratore di condominio.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall’azienda o attraverso copia del verbale di delibera dell’assembla di condominio.

Con la scissione ogni singola unità immobiliare viene dotata di proprio contatore; il vecchio contratto unico viene pertanto disdettato e ogni proprietario è tenuto a stipulare il proprio contratto con una singola concessione.

Fanno eccezione le scissioni in cui il contatore unico serva congiuntamente appartamenti ed attività commerciali, artigianali o industriali, nel qual caso, può essere autorizzata anche la sola scissione delle unità commerciali, artigianali o industriali, con il conseguente adeguamento del contratto in essere.

In ogni caso la fattibilità della scissione è sempre subordinata all’esito della valutazione tecnica effettuata dall’azienda.

Nel caso in cui la richiesta di scissione sia avanzata da uno o più soggetti proprietari in assenza del consenso unanime degli altri fruitori del servizio unico, l’ufficio tecnico provvede ad effettuare un sopralluogo preliminare al fine di verificare la fattibilità dell’operazione; in caso di esito positivo, il cliente è tenuto a presentare in ogni caso una autorizzazione scritta di tutti i proprietari non interessati dalla scissione al fine di procedere quindi alla separazione degli impianti ed al conseguente adeguamento del contratto in essere; in assenza di tale autorizzazione la richiesta di scissione non può essere accolta.

Art. 12 - Norme per l’esecuzione delle derivazioni

L’azienda determina il diametro ed il punto di derivazione della presa ed i diametri e la ubicazione delle diramazioni fino al contatore del cliente; la posizione del contatore deve essere al limite della proprietà destinataria della fornitura, eventuali deroghe possono essere concesse dall’azienda solo nel caso non sia possibile individuare idonee collocazioni al limite o all’esterno della proprietà stessa.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino al misuratore è eseguito dall’azienda, direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati.

Per le opere di allacciamento, fino al contatore, il cliente deve versare preliminarmente all’azienda quanto previsto dall’art. 2 del presente Regolamento (Allegato A).

I relativi lavori sono eseguiti compatibilmente con la disponibilità ed i programmi dell’azienda, entro i tempi previsti dalla vigente “Carta dei servizi”.

Qualora l’esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del cliente, oltre 2 mesi, l’azienda può procedere all’aggiornamento del preventivo di spesa. Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è effettuato nei tempi stabiliti o segnalati nell’avviso di pagamento.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna l’azienda alla fornitura che viene attivata solo in seguito alla stipula del relativo contratto.

Art. 13 - Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione

Le condotte stradali e le tubazioni di derivazione fino al contatore, anche se costruite con il contributo dei clienti, appartengono all’azienda.

Il proprietario dell’immobile deve consentire la posa delle tubazioni di derivazione ed è inoltre tenuto ad autorizzare l’allacciamento alla rete di distribuzione esterna, sia delle unità immobiliari ubicate nella sua proprietà, sia di quelle in proprietà adiacenti od immediatamente confinanti.

Art. 14 - Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione

Tutte le operazioni necessarie per le verifiche, manutenzioni e riparazioni del sistema di distribuzione, (tubazioni, valvole e simili) dalla presa stradale fino al contatore compreso, sono fatte esclusivamente dall’azienda, (eccezione fatta per le opere murarie e per i ripristini di pavimentazioni in proprietà private), e sono pertanto vietate ai clienti o a chi per essi, a pena del pagamento degli eventuali danni.

Qualora il cliente richieda modifiche dell’impianto di distribuzione esterna, compreso tra la condotta stradale ed il contatore, e le stesse siano giudicate attuabili dall’azienda, la relativa spesa è a carico del cliente e le modificazioni sono eseguite dall’azienda, (escluse le opere murarie, gli scavi ed i ripristini di pavimentazioni in proprietà privata).

Art. 15 - Variazione delle tariffe e del Regolamento

Le tariffe del servizio sono quelle indicate nell’Allegato B e sono pubblicate sul sito internet aziendale (www.asetservizi.it).

Le tariffe sono quelle deliberate dal C.d.a. dell’azienda, in base alle determinazioni delle autorità competenti (AATO e/o enti locali), e sono aggiornate annualmente.

Art. 16 - Interruzioni e limitazioni del servizio

L’azienda non assume responsabilità alcuna per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze, conseguente ad eventuali interruzioni o limitazioni delle forniture, dovute a ragioni fortuite o a causa di forza maggiore (variazione della pressione dell’acqua in rete), a scioperi o esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di attingimento, trattamento, trasporto e distribuzione dell’acqua e ad evenienze conseguenti al contingente soddisfacimento di fabbisogni d’emergenza. Pertanto le utenze che per la loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.

In nessuno di tali casi il cliente ha comunque diritto al risarcimento degli eventuali danni. La fornitura si intende garantita all’uscita del contatore; l’azienda si impegna ad erogare acqua nei limiti minimi di pressione previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Responsabilità del cliente nell’uso e conservazione dell’impianto di derivazione

Il cliente è responsabile della conservazione dell’impianto di derivazione e deve usare tutta la diligenza necessaria, anche adottando adeguate misure protettive, perché siano preservati da manomissioni, da danneggiamenti e guasti, anche per effetto del calore e del gelo, le derivazioni e gli apparecchi di proprietà dell’azienda.

Il cliente è tenuto a rimborsare le spese di riparazione per i danni provocati per sua colpa ed inosservanza di quanto sopra.

Il cliente è altresì tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenere gli impianti di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell’originario stato di idoneità che ha determinato l’ottenimento della fornitura nel rispetto delle condizioni poste al precedente art. 10.

Art. 18 - Depositi cauzionali

A garanzia dei pagamenti dovuti, l'azienda applica un deposito cauzionale (come indicato nell' Allegato C), ad eccezione degli utenti con consumi annui fino a mc 500, che abbiano attivato la domiciliazione bancaria o postale. Il deposito cauzionale deve essere costituito all'atto della stipula del contratto ed è considerato elemento essenziale per il perfezionamento dello stesso. L'Azienda può incamerare i depositi cauzionali fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalle leggi tendenti al recupero del credito. Nel caso in cui l'utente finale abbia un debito inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, l'azienda non procede alla sospensione della fornitura, ma può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva. Il deposito verrà restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, maggiorato in base al saggio degli interessi legali. L'importo del deposito e le modalità di applicazione sono determinati dall'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico).

Art. 19 - Fornitura per uso domestico

Si considera destinata ad uso domestico l’acqua usata per l’alimentazione, per servizi igienici o per gli altri ordinari impieghi domestici-familiari compreso l’innaffiamento di piccoli giardini, salvo che non venga diversamente disposto da specifica ordinanza comunale.

Art. 20 - Fornitura per uso non domestico

Per gli usi diversi da quello domestico, fermo restando la validità delle norme di cui al precedente art. 2, l’azienda concede la fornitura dell’acqua subordinatamente alle potenzialità dei propri impianti.

Per usi non domestici si intendono le forniture per edifici e/o unità immobiliari in cui vengono svolte attività commerciali, attività industriali, attività artigianali, usi pubblici ed altri usi civili non domestici.

Per i condomini con più di quattro unità immobiliari, serviti da contatori singoli, l’azienda concede una fornitura per uso non domestico, eventuali ulteriori forniture condominiali sono concesse dall’azienda in base a specifiche valutazioni tecniche; tale fornitura di acqua è destinata esclusivamente agli usi condominiali quali innaffiamento dei giardini, il lavaggio delle aree condominiali ed altro.

Per le attività di allevamento l’azienda concede una fornitura d’acqua con l’applicazione della tariffa per usi domestici ridotta secondo le disposizioni dell’art.9 del D.L.vo n. 66 del 2 marzo 1989; tali forniture possono essere concesse per usi esclusivamente connessi all’attività di allevamento, che deve essere attestata attraverso la presentazione di apposita visura camerale e autodichiarazione relativa al numero ed alle specie di animali allevati.

Art. 21 - Fornitura per uso promiscuo

Si considerano ad uso promiscuo le forniture esistenti che servono contemporaneamente sia utenze domestiche che utenze non domestiche.

Art. 22 - Fornitura per uso pubblico

Sono considerate forniture per usi non domestici anche quelle per uso pubblico:

  • a- le fontanelle pubbliche;
  • b- le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
  • c- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei servizi igienici pubblici;
  • d- le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.

L’installazione di questi impianti viene eseguita dall’azienda su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi.

Per gli usi di cui alle lettere a), b), c) l’acqua viene misurata con contatore; per gli usi di cui alla lettera d) l’erogazione può essere a deflusso libero, senza misuratore quando a giudizio del azienda, non sia possibile o conveniente installare un contatore.

E’ fatto divieto:

  • a-di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici; in ogni caso è fatto divieto di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
  • b- di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
  • c- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

A tale tipologia di utenza viene applicata la tariffa valida per gli usi non domestici.

Art. 23 - Fornitura per uso temporaneo

Si considera destinata ad uso temporaneo l’acqua utilizzata a scopo commerciale, industriale o simile di durata di per sé limitata. Rientrano in tale uso le concessioni di acqua per cantieri edili, per giostre, per circhi equestri e simili, per Luna park, per parcheggi e simili, per manifestazioni private e simili.

Il cliente che richiede la fornitura per acqua da cantiere, è tenuto al pagamento del costo di allaccio secondo le indicazioni del sopralluogo.

Il cliente è tenuto a dare tempestiva comunicazione del venir meno delle condizioni e dello scopo per cui la fornitura è stata concessa e richiedere la cessazione del contratto. In caso di mancata comunicazione, l’azienda potrà procedere d’ufficio alla interruzione del servizio.

Ogni altra fornitura con diversa destinazione, dovrà essere richiesta attraverso una nuova domanda di allaccio e dietro il pagamento dei relativi oneri.

Art. 24 - Fornitura con autobotte

L’azienda può servire di acqua potabile mediante autobotte coloro che, privi di rete idrica comunale, ne facciano preventiva richiesta e solo dietro pagamento anticipato della somma relativa alle tariffe per la fornitura.

La fornitura di acqua a mezzo autobotte viene effettuata nell’ambito del territorio comunale, purché il luogo stesso, a seguito di specifico sopralluogo, sia giudicato raggiungibile dal personale tecnico dell’azienda.

La fornitura di cui sopra è eseguita solo per usi domestici. Per gli altri usi sono ammesse deroghe quando, per motivi igienico-sanitari riconosciuti dalla competente Autorità, il servizio di trasporto acqua potabile sia ritenuto indispensabile per mantenere in esercizio un pubblico locale o per la prosecuzione di attività artigianali/industriali altrimenti sospese.

L’azienda limita la deroga al tempo strettamente necessario per il ricorso a fonti alternative di approvvigionamento, quali prolungamenti di rete pubblica, impianti privati di potabilizzazione o altro.

La fornitura viene eseguita per la portata totale dell’autobotte; nel caso di forniture parziali nessuna riduzione può essere effettuata sulla tariffa vigente applicata. Il servizio contemplato nel presente articolo non ha carattere di continuità ma viene effettuato subordinatamente alle primarie esigenze dell’azienda.