Modalità di pagamento e rettifiche
Modalità di pagamento, periodicità e rateizzazione
Termini di pagamento e periodicità di riscossione
Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. È garantita all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.
Il Gestore invia il documento di riscossione, secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, con una delle seguenti frequenze:
- annuale, garantendo all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un’unica soluzione;
- quadrimestrale/semestrale/altre non superiore al bimestre, con frequenze e scadenze dei termini di pagamento a intervalli regolari nel corso dell’anno.
Per il pagamento della TARI si deve utilizzare il modello F24 semplificato e precompilato spedito in allegato al documento di riscossione. Il versamento si effettua con le seguenti modalità:
- presso gli sportelli bancari;
- presso gli sportelli di Poste Italiane;
- con il servizio di home banking via internet: in questo caso è necessario porre attenzione nell'inserimento della Sezione (va indicata la sigla "EL", che sta per Enti Locali), del Codice Ente (va indicato il codice D488 per Fano, G453 per Pergola) e del Codice Tributo che per la TARI è il 3944;
- presso i tabaccai aderenti al circuito banca ITB.
Domiciliazione bancaria
Se è intenzione dell’utente richiedere oppure revocare la domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI, è necessario utilizzare i seguenti moduli (scaricabili/stampabili), compilarli, sottoscriverli ed inviarli ad ASET S.p.A. mediante posta elettronica all’indirizzo mail: sportello.clienti.ia@asetservizi.it
Comune di Fano
Comune di Pergola
Modalità per la rateizzazione dei pagamenti
ASET S.p.A., in qualità di Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate su richiesta dell’utente che ne ha diritto purché presentata entro la scadenza dei termini di pagamento riportati nel documento.
Gli utenti aventi diritto rientrano nelle seguenti casistiche:
- utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla BCE
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Gli interessi non possono essere applicati se la soglia del 30% sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.
Modalità e tempi di rettifica degli importi non dovuti
Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell’utente, il gestore procede ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, attraverso:
- detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all’indicatore.
Resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall’utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
Per segnalare errori nella determinazione degli importi addebitati e chiederne il rimborso, è necessario seguire le indicazioni di cui al link seguente: https://www.asetservizi.it/servizi-ambientali/informazioni-segnalazioni-e-reclami/richieste-scritte-di-informazioni/