ASET S.p.A., per conto dei Comuni competenti, svolge le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, in attuazione della Legge Regionale Marche n. 19/2015.
Il vademecum ha lo scopo di aiutare i cittadini a comprendere in modo semplice quali sono gli obblighi del responsabile di impianto, come gestire correttamente riscaldamento e climatizzazione e quali controlli sono previsti dalla normativa.
Seguire queste indicazioni consente di garantire risparmio energetico, rispetto dell’ambiente e sicurezza, evitando irregolarità e sanzioni.
ASET accompagna cittadini e operatori fornendo informazioni, verificando la documentazione e assicurando un servizio trasparente e conforme alle regole.
Chi è il responsabile dell’impianto?
È responsabile dell’impianto termico chi lo utilizza o lo gestisce, ad esempio:
- l’occupante dell’abitazione,
- il proprietario dell’immobile,
- l’amministratore di condominio
- un eventuale terzo responsabile formalmente nominato.
Il responsabile è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa.
Uso corretto dell’impianto
Per contenere i consumi e migliorare l’efficienza:
- la temperatura ambiente per la climatizzazione invernale non deve superare i 20°C, con 2°C di tolleranza;
- l’accensione dell’impianto deve avvenire solo nei periodi e negli orari stabiliti dal Comune;
- l’impianto deve essere utilizzato in modo corretto, evitando sprechi e utilizzi non necessari.
Manutenzione e documenti obbligatori
Il responsabile dell’impianto deve:
- far compilare al proprio centro di assistenza tecnica di fiducia la Dichiarazione di Frequenza, che indica il tipo di impianto e la cadenza delle manutenzioni;
- conservare la Dichiarazione di Frequenza insieme al libretto di impianto;
- far eseguire regolarmente la manutenzione ordinaria dell’impianto secondo quanto indicato nella Dichiarazione.
Controllo di efficienza energetica (RCEE)
Il Controllo di Efficienza Energetica deve essere eseguito dal manutentore abilitato secondo le scadenze previste dalla legge.
Il manutentore redige il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), che:
- viene firmato anche dal responsabile dell’impianto;
- viene trasmesso in modalità telematica ad ASET S.p.A.;
- deve essere corredato dal segno identificativo (bollino), il cui costo è a carico del responsabile dell’impianto.
L’accertamento del RCEE da parte di ASET sostituisce l’ispezione diretta sull’impianto. In caso contrario, l’ispezione potrà essere effettuata a spese del responsabile.
Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM)
Per gli impianti a gas metano o GPL soggetti a RCEE ogni 4 anni, il responsabile deve:
- richiedere al manutentore, dopo due anni dalla avvenuta esecuzione del controllo di efficienza energetica, la compilazione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM);
- la DAM viene trasmessa al portale regionale degli impianti termici senza applicazione del bollino.
Tempi e costi dei controlli
La frequenza dei controlli e il costo del segno identificativo (bollino) variano in base:
- alla tipologia di impianto,
- alla potenza,
- al tipo di combustibile utilizzato.
Chi è soggetto alle ispezioni?
- Tutti i responsabili di impianto che non hanno assolto agli obblighi previsti dalla legge regionale 19/2015 di autocertificazione dell’efficienza energetica del proprio impianto con invio ad Aset S.p.A., tramite il proprio manutentore di fiducia, del relativo rapporto munito di segno identificativo.
- Tutti i responsabili degli impianti termici per i quali, in base alla documentazione trasmessa ad Aset S.p.A., si evincono possibili situazioni di pericolosità per persone, animali domestici e beni presenti nell’edificio in cui è installato l’impianto termico;
- Tutti i responsabili degli impianti termici per i quali la documentazione prevista per legge è stata inviata ad Aset S.p.A. in ritardo rispetto alle tempistiche previste dalla legge regionale;
- Tutti i responsabili degli impianti termici per i quali, in base alle potenze e caratteristiche tecniche, le ispezioni sono comunque obbligatorie in quanto previste dalla legge regionale.
Cosa rischia chi non ha effettuato i controlli?
I responsabili di impianto che non hanno provveduto a sottoporre ad autocertificazione dell’efficienza energetica o lo hanno fatto in ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla legge regionale, saranno soggetti a visita ispettiva a pagamento a loro carico, il cui costo è variabile a seconda della tipologia e potenza dell’impianto come indicato tariffario delle ispezioni sottostante.
Il Comune potrà inoltre applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge regionale nei seguenti casi:
- mancanza del libretto di impianto;
- accertamento della mancata effettuazione dell’ultima manutenzione prevista per l’impianto in base ai contenuti della dichiarazione di frequenza di manutenzione rilasciata dal manutentore;
- mancato rispetto della richiesta di adeguamento tecnico dell’impianto formulata in sede di visita ispettiva in campo.
Cambio del nominativo del responsabile d’impianto
Tra gli obblighi previsti dalla Legge Regionale a carico del responsabile di impianto è prevista la comunicazione relativa al cambio del responsabile di impianto in caso di subentro nell’edificio ove è installato l’impianto termico di un nuovo proprietario o occupante.
La comunicazione dovrà avvenire mediante l’invio dell’apposito modulo disponibile nella sezione modulistica responsabili impianto.
Tabelle costo delle ispezioni
Generatori di calore a fiamma
| Potenza al focolare nominale complessiva dell’impianto | Importo in € (1) |
|---|---|
| Inferiore a 35 kW | 80,00 |
| da 35,1 kW a 116 kW | 110,00 |
| da 116,1 kW a 350 kW | 180,00 |
| superiore a 350 kW | 250,00 |
I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più si applica una tariffa supplementare pari al 10% dell’importo dovuto per la pertinente classe di potenza dell’impianto.
Altre tipologie d’impianto
| Tipologie d’impianto | Importo in € (1) |
|---|---|
| Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW | 80,00 |
| Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW | 150,00 |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento | 80,00 |
| Impianti cogenerativi | 250,00 |
L’addebito come rimborso spese per “mancato appuntamento”, calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00.
(1) Ai sensi di quanto stabilisce l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n.956-181/2018 richiesto dalla Regione Marche in data 14/02/2018, le tariffe delle ispezioni in campo con addebito sono soggette al regime di applicazione dell’aliquota IVA ordinaria vigente per l’erogazione dei servizi.