Generalità

Titolo I - Generalità

Art. 1 - Gestore del servizio
ASET S.p.a., in seguito denominata azienda, gestisce il Servizio Idrico Integrato nei comuni di Fano, Mondolfo e MontePorzio.
La fornitura dell’acqua potabile è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 - Criteri e limiti dell’erogazione del servizio
L’ azienda distribuisce acqua potabile per uso domestico e per altri usi, in conformità ai  requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente, ed in particolare conforme a quanto prescritto dal D.L.vo n. 31/2001 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano in Italia” e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti dell’estensione della rete di distribuzione e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta e a seguito del pagamento dei contributi a fondo perduto per la realizzazione degli allacciamenti, come determinati dall’azienda (Allegato A “Contributi di allacciamento per strade canalizzate”).
La richiesta di fornitura presuppone che il richiedente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle autorità competenti relativamente agli stabili da servire, ed in particolare della concessione edilizia (copia da allegare alla domanda); ai sensi dell’art. 45 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, indicate gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria.
Per le zone e strade non canalizzate e/o non urbanizzate, l’azienda può accogliere le domande di allaccio, sempre nei limiti della potenzialità delle proprie reti e impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo per la costruzione della tubazione stradale; tale contributo è definito attraverso apposito preventivo predisposto dall’ufficio tecnico dell’azienda.

Art. 3 - Modalità di distribuzione e di fornitura
La fornitura d’acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata da contatore.
Non sono  ammesse forniture a forfait (senza contatore) se non in casi particolari da stabilire a cura dell’azienda.
Le forniture si distinguono in:
a) forniture per uso domestico; (residente, non residente)
b) forniture per uso non domestico;
c) forniture per uso promiscuo;
d) fornitura con autobotte; (residente, non residente)
e) forniture per uso temporaneo.
Le modalità della fornitura sono regolate dalle norme che seguono, e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.
L’azienda si riserva di concedere l’acqua per usi speciali a fronte della stipula di un apposito contratto.
L’azienda, infine, si riserva di concedere l’acqua per la fornitura di immobili siti su territorio di Enti locali limitrofi a fronte della stipula di regolare contratto, le cui condizioni saranno determinate a cura dell’azienda.

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